Art. 25
25 / 35Corresponsione della retribuzione
In vigore dal 9 mar 1993
1. La retribuzione deve essere corrisposta al personale dirigente entro il 25 di ogni mese.
2. Il pagamento deve essere comunque effettuato entro 10 giorni dalla data della scadenza del periodo di paga, salvo il caso di comprovata necessità e riconosciuta eccezionalità.
3. Qualora il ritardo nel pagamento superi i dieci giorni, decorrono di pieno diritto gli interessi nella misura del tasso legale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-03;53#art-25