Art. 23
23 / 35Pronta disponibilità
In vigore dal 9 mar 1993
1. Al personale dirigente può essere richiesta la pronta disponibilità per periodi eccedenti il normale orario di lavoro e per i giorni di riposo settimanale e festivi, con esclusione del solo periodo di ferie.
2. Tale disponibilità, in relazione alle responsabilità ricandenti sui dirigenti stessi, può essere predeterminata anche attraverso turni di reperibilità.
3. La reperibilità, ove richiesta, viene remunerata per ciascun periodo di almeno 6 ore nell'ambito delle 24, eccedente il normale orario di lavoro, in ragione del dieci per cento della retribuzione giornaliera.
4. All'unità dirigenziale effettivamente impiegata a seguito di reperibilità, viene attribuito per ciascuna ora di effettivo impiego, un compenso specifico pari alla retribuzione oraria maggiorata del venti per cento.
5. L'unità dirigenziale reperibile, se richiesto, deve porsi in condizione di intervenire nella propria sede di servizio entro un'ora dalla chiamata o, se in sede diversa, nei tempi tecnici strettamente necessari per raggiungerla.
6. Al di fuori dell'impiego in regime di reperibilità, la prestazione eccedente il normale orario di lavoro settimanale è retribuita, con calcolo effettuato su base mensile, con la normale quota di retribuzione oraria prevista all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-03;53#art-23