Art. 18 · Scatti di anzianità

Art. 18

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Scatti di anzianità

In vigore dal 9 mar 1993
1. Gli scatti maturati nella qualifica dirigenziale vengono attribuiti, per ciascun biennio di servizio prestato nella qualifica, nella misura del quattro per cento calcolato sul minimo tabellare in atto alla data di maturazione dello stesso. 2. Per il personale dirigente, in servizio alla data del 31 dicembre 1990, le anzianità da ciascuno maturate nella qualifica dirigenziale, vengono attribuite alla data del 1› gennaio 1991 in ragione di scatti biennali nella misura di cui al comma 1. Gli incrementi del minimo tabellare successivi al 1991 non determinano rivalutazione del monte scatti sopra definito. 3. Dal 1› gennaio 1991 al personale nominato dirigente ai sensi del secondo comma dell'art. 107 del regolamento del personale viene attribuito, a titolo di scatti di anzianità maturati in precedenti qualifiche, come assegno non riassorbibile e non rivalutabile, un importo pari all'importo della voce "scatti di anzianità", compreso lo scatto anomalo, posseduto nella qualifica di provenienza, maggiorato del rateo di scatto maturato all'atto della nomina. Dalla data di nomina decorrono i termini ai fini del calcolo per l'attribuzione dell'importo relativo allo scatto della nuova qualifica. 4. Al personale dirigente in servizio alla data del 31 dicembre 1990 viene attribuito, a titolo di scatti di anzianità maturati in precedenti qualifiche, come assegno non riassorbibile e non rivalutabile, l'importo percepito al 31 dicembre 1990 come "anzianità pregresse". 5. Al dirigente aziendale nominato direttore, all'importo già attribuito come "scatti di anzianità maturati in precedenti qualifiche" sarà sommato l'importo degli scatti maturati nella qualifica di dirigente ed il relativo rateo di scatto maturato all'atto della nomina. Dalla data di nomina decorrono i termini ai fini del calcolo per l'attribuzione dell'importo relativo allo scatto della nuova qualifica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-03;53#art-18