Art. 17 · Indennità di adeguamento della retribuzione al costo della vita

Art. 17

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Indennità di adeguamento della retribuzione al costo della vita

In vigore dal 9 mar 1993
Indennità di adeguamento della retribuzione al costo della vita 1. Dopo il 31 dicembre 1991, data di scadenza del precedente sistema previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, l'eventuale adeguamento periodico della retribuzione al costo della vita, sarà effettuato con il sistema e le modalità fissate da legge generale valevole per i pubblici dipendenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-03;53#art-17