Art. 14 · Assenze per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive

Art. 14

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Assenze per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive

In vigore dal 9 mar 1993
1. Le assenze del personale dirigente chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive sono regolate in base alle leggi vigenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-03;53#art-14