Art. 14
14 / 35Assenze per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive
In vigore dal 9 mar 1993
1. Le assenze del personale dirigente chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive sono regolate in base alle leggi vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-02-03;53#art-14