Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 6 mar 1993
1. L'incarico ispettivo è affidato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile su proposta del capo ufficio competente del Dipartimento, ovvero su propria autonoma determinazione. 2. Nella proposta formulata dal capo ufficio competente viene specificata la presumibile durata dell'incarico ed il suo oggetto. 3. Le ispezioni possono avere carattere amministrativo, contabile o tecnico e sono effettuate nel corso ed a completamento degli interventi. 4. In caso di interventi di breve durata devono essere effettuate comunque due ispezioni nel corso ed a completamento degli stessi.
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