Art. 2

Art. 2

2 / 4
In vigore dal 20 mar 1993
1. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell', comma 2, dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o impedimento, da un Ministro facente parte del Comitato a ciò delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-01-30;50#art-2