Art. 9 · (Art. 10 Cod. Str.) Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali
§ 3

Art. 9

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(Art. 10 Cod. Str.) Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali

In vigore dal 3 giu 2013
( Cod. Str.) (Veicoli eccezionali e veicoli adibiti a trasporti eccezionali) 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall' del codice, sono quelle indicate nell'appendice I al presente titolo. 2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai veicoli, sia a motore (abilitati o non al traino) che rimorchiati, destinati esclusivamente a servizi di trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali aerei o dei porti e a quelli per uso speciale o per trasporto specifico, ai quali si applicano le prescrizioni dettate, con specifico provvedimento, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione. 3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall' del codice, sono quelle indicate nell'appendice II al presente titolo. 3-bis. Salvo quanto previsto dall', comma 2, lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in condizioni di eccezionalità è consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi dell', comma 4, del codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa fissati dagli del codice, o entrambi, e non è possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-9