Art. 392 · (Art. 208 Cod. Str.) Versamenti all'Ufficio del registro
Titolo VI

Art. 392

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(Art. 208 Cod. Str.) Versamenti all'Ufficio del registro

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Versamenti all'Ufficio del registro) 1. I proventi spettanti allo Stato, ai sensi dell', comma 1, del codice, devono essere versati mensilmente dalle singole amministrazioni all'ufficio del registro competente per territorio. 2. Degli avvenuti versamenti gli uffici del registro danno comunicazione al Ministero dei lavori pubblici mediante riepiloghi mensili, contenenti l'indicazione delle somme versate da ciascuna amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-392