Art. 344 · (Art. 142 Cod. Str.) Limitazioni permanenti di velocità
Titolo V§ 1

Art. 344

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(Art. 142 Cod. Str.) Limitazioni permanenti di velocità

In vigore dal 19 dic 1996
( Cod. Str.) (Limitazioni permanenti di velocità) 1. Nella parte posteriore dei veicoli indicati all', comma 4, del codice devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocità prescritti. 2. Ogni contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate: a) dimensioni e colori: come riportato in figura V.1; b) materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva; c) materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2). 3. I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal Ministero dei trasporti e della navigazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-344