Titolo V›§ 1
Art. 344
385 / 409(Art. 142 Cod. Str.) Limitazioni permanenti di velocità
In vigore dal 19 dic 1996
( Cod. Str.)
(Limitazioni permanenti di velocità)
1. Nella parte posteriore dei veicoli indicati all', comma 4, del codice devono essere apposti in modo ben visibile, i contrassegni in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocità prescritti.
2. Ogni contrassegno deve rispondere alle caratteristiche di seguito elencate:
a) dimensioni e colori: come riportato in figura V.1;
b) materiali di supporto: alluminio o pellicola adesiva;
c) materiale retroriflettente: pellicola ad elevata efficienza (classe 2).
3. I contrassegni di cui al presente articolo devono essere conformi al tipo approvato, sulla base delle suddette caratteristiche, dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
Ciascun contrassegno deve portare in modo visibile il marchio di omologazione secondo il tipo determinato dal Ministero dei trasporti e della navigazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-344