Art. 300 · (Art. 114 Cod. Str.) Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile
§ 5

Art. 300

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(Art. 114 Cod. Str.) Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Organi di traino delle macchine operatrici ed accertamento della massa massima rimorchiabile) 1. Le macchine operatrici semoventi, qualora abilitate al traino, e le macchine operatrici trainate devono essere equipaggiate con idonei organi di traino secondo le prescrizioni dettate dal Ministro dei trasporti con proprio provvedimento. Con lo stesso decreto sono dettate le modalità di accertamento della massa massima rimorchiabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-300