Art. 232 · (Art. 74 Cod. Str.) Targhette e numeri di identificazione
Capo III§ 1

Art. 232

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(Art. 74 Cod. Str.) Targhette e numeri di identificazione

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Targhette e numeri di identificazione) 1. Le caratteristiche, le modalità di applicazione e le indicazioni delle targhette, nonché le caratteristiche dei numeri di identificazione apposti dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario sono quelle stabilite dalle direttive comunitarie al riguardo o, in alternativa, dalle raccomandazioni emanate dall'ufficio europeo per le Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-232