Art. 200 · (Art. 53 Cod. Str.) Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale
Titolo IIICapo I

Art. 200

340 / 409

(Art. 53 Cod. Str.) Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale

In vigore dal 1 gen 1993
( Cod. Str.) (Motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale) 1. Sono classificati, ai sensi dell', comma 3, del codice, per trasporti specifici i motoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: a) furgone isotermico, o coibentato, con o senza gruppo refrigerante, riconosciuto idoneo per il trasporto di derrate in re- gime di temperatura controllata; b) contenitore ribaltabile chiuso con aperture sul solo lato superiore o posteriore, per il trasporto di rifiuti solidi; c) cisterne per il trasporto di liquidi o liquami; d) cisterne o contenitori appositamente attrezzati per il trasporto di materiali sfusi o pulvirulenti; e) altre carrozzerie riconosciute idonee al trasporto specifico dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 2. Sono classificati, ai sensi dell', comma 3, del codice, per uso speciale i motoveicoli: a) attrezzati con scala; b) attrezzati con pompa; c) attrezzati con gru; d) attrezzati con pedana o cestello elevabile; e) attrezzati per mostra pubblicitaria; f) attrezzati con spazzatrici; g) attrezzati con innaffiatrici; h) attrezzati con ambulatorio o laboratorio mobile; i) attrezzati con saldatrici; l) attrezzati con scavatrici; m) attrezzati con perforatrici; n) attrezzati con sega; o) attrezzati con gruppo elettrogeno; p) dotati di altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. 3. Ai motoveicoli ad uso speciale è attribuita, nelle annotazioni delle rispettive carte di circolazione, una portata fittizia ai fini fiscali, determinata dalla differenza tra la massa complessiva del veicolo e la tara dello stesso attrezzato con carrozzeria cassone o, in mancanza di tale versione, la tara dell'autotelaio incrementata del 20%.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-200