Art. 104 · (Art. 39 Cod. Str.) Disposizioni generali sui segnali di prescrizione

Art. 104

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(Art. 39 Cod. Str.) Disposizioni generali sui segnali di prescrizione

In vigore dal 19 dic 1996
( Cod. Str.) (Disposizioni generali sui segnali di prescrizione) 1. I segnali che comportano prescrizioni imposte dall'autorità competente agli utenti della strada si suddividono in: a) SEGNALI DI PRECEDENZA; b) SEGNALI DI DIVIETO; c) SEGNALI DI OBBLIGO. 2. Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale. 3. I segnali di prescrizione devono essere posti sul lato destro della strada. Sulle strade con due o più corsie per ogni senso di marcia devono adottarsi opportune misure, in relazione alle condizioni locali, affinché i segnali siano chiaramente percepibili anche dai conducenti dei veicoli che percorrono le corsie interne ripetendoli sul lato sinistro o al di sopra della carreggiata. 4. I segnali di prescrizione... possono essere ripetuti anche in formato ridotto muniti di un pannello integrativo modello II.5/a2, II.5/b2. 5. Salvo i casi previsti dal presente regolamento, nei quali esista uno specifico segnale di FINE, il termine di una prescrizione va indicato con lo stesso segnale, munito di pannello integrativo modello II.5/a3 o II.5/b3..., eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una intersezione. 6. Qualora la prescrizione sia limitata contemporaneamente ad una o più categorie di veicoli, i relativi simboli sono inseriti in un pannello integrativo modello II.4/a. Se si intende concedere la deroga ad una o più categorie di veicoli si usa il pannello integrativo modello II.4/b col simbolo preceduto dalla parola eccetto.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-104