Art. 10 · Art. 10 Cod. Str.) Veicoli qualificati mezzi d'opera
§ 3

Art. 10

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Art. 10 Cod. Str.) Veicoli qualificati mezzi d'opera

In vigore dal 3 giu 2013
( Cod. Str.) (Veicoli qualificati mezzi d'opera) 1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all', comma 16, e all', comma 1, lettera n), del codice, sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice III al presente titolo. 2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., in relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 12 febbraio 2013, n. 31 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "All'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione"."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495#art-10