Titolo I›Capo III
Art. 8
8 / 25Armamento ordinario di reparto
In vigore dal 11 feb 1993
1. L'armamento ordinario di reparto è costituito dalle armi da impiegarsi per l'espletamento dei servizi di istituto in condizioni operative normali e sulle quali è impartito l'addestramento obbligatorio di base a tutti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.
2. Dette armi sono la pistola semiautomatica e la pistola mitragliatrice, aventi le caratteristiche indicate negli ed i cui tipi e modelli sono specificatamente individuati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551#art-8