Titolo I›Capo II
Art. 6
6 / 25Doveri dell'assegnatario
In vigore dal 11 feb 1993
1. L'assegnatario deve:
a) custodire responsabilmente l'arma e curarne costantemente e scrupolosamente la manutenzione;
b) applicare sempre e dovunque le norme e le precauzioni di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
c) mantenere l'addestramento ricevuto, mediante l'esercizio delle tecniche apprese e partecipando alle esercitazioni di tiro a tal fine organizzate dall'Amministrazione penitenziaria.
2. L'armamento individuale deve essere immediatamente riconsegnato all'ufficio di appartenenza all'atto della cessazione o della sospensione del rapporto di servizio, nonché in ogni altro caso in cui l'Amministrazione penitenziaria disponga al riguardo con provvedimento motivato.
3. L'armamento di reparto deve essere immediatamente depositato nell'armeria al termine del turno di servizio o delle esigenze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551#art-6