Art. 5 · Assegnazione e consegna delle armi
Titolo ICapo II

Art. 5

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Assegnazione e consegna delle armi

In vigore dal 11 feb 1993
1. Il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Ufficio del personale, provvede all'assegnazione agli uffici competenti: a) dell'armamento individuale per la successiva assegnazione al personale che ne abbia diritto; b) dell'armamento di reparto. 2. L'autorità dirigente, tenuto conto delle direttive generali e sentito il comandante del reparto, determina, con ordine di servizio, l'armamento di reparto da consegnarsi al personale in relazione alle esigenze.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551#art-5