Art. 25 · Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico
Titolo VCapo III

Art. 25

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Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico

In vigore dal 11 feb 1993
Sperimentazione di armi diverse e aggiornamento tecnologico 1. L'Amministrazione penitenziaria può essere autorizzata, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, a sperimentare, per esigenze connesse ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria, armi dalle caratteristiche diverse da quelle previste nel presente regolamento. 2. Nel decreto di cui al comma 1 devono essere indicate le armi da sperimentare e le modalità ed i termini della sperimentazione. 3. In caso di grave necessità ed urgenza, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, il personale del Corpo di polizia penitenziaria all'uopo addestrato può essere autorizzato ad impiegare, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, armi diverse da quelle in dotazione, che siano state adeguatamente sperimentate, purchè rispondenti alle caratteristiche di impiego stabilite nel presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia MANCINO, Ministro dell'interno ANDÒ, Ministro della difesa GORIA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1993 Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 1
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