Art. 20 · Armi ad esclusivo uso sportivo
Titolo IVCapo I

Art. 20

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Armi ad esclusivo uso sportivo

In vigore dal 11 feb 1993
1. Il Corpo di polizia penitenziaria può essere dotato di armi corte e lunghe ad esclusivo uso sportivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-12;551#art-20