Art. 1
1 / 7In vigore dal 19 gen 1993
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, concernente il regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta);
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessità di provvedere alla modifica di alcune modalità di esecuzione del servizio dei vaglia interni;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 marzo 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro e della difesa;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. Il testo dell'art. 32 del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, è sostituito dal seguente:
"Art. 32 (Girate sui vaglia ordinari e telegrafici). - 1. È consentita la cessione a terzi dei vaglia ordinari e telegrafici per mezzo di girate. Non sono consentite girate sui vaglia tratti a favore dei militari presenti al corpo che si avvalgono per la riscossione della modalità prevista dal comma 1 dell'art. 9; parimenti non sono ammesse girate sui vaglia interni, ordinari e telegrafici, recanti la clausola
'non trasferibilè di cui all'art. 33, nonché sui vaglia internazionali recanti la clausola 'ne payer qùen main proprè.
2. Le girate sono apposte nello spazio all'uopo riservato a tergo dei titoli.
3. L'indicazione del giratario e la data, ove apposte, possono essere stilate a penna, a macchina o con l'uso di altri mezzi meccanici. La firma del girante deve essere apposta a penna, per esteso, e deve apparire leggibile. Se stilata in forma abbreviata o comunque non chiara, deve essere fatta seguire dall'indicazione, tra parentesi, del nome e del cognome scritti in modo leggibile.
4. Non sono ammesse girate fatte col segno di croce.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-10-27;521#art-1