Titolo II
Art. 17
17 / 19Casi particolari
In vigore dal 8 dic 1993
1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473.
3. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all', per i quali è intervenuta la cessazione del rapporto con il sostituto di imposta prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell', comma 5, le operazioni stesse non sono effettuate e il sostituto di imposta comunica agli interessati che la dichiarazione risulta a tutti gli effetti validamente presentata e che gli importi dovuti, risultanti dalla comunicazione di cui all', comma 2, e dalla copia della dichiarazione di cui al comma 3 dello stesso articolo, devono essere dagli stessi direttamente versati nei termini e con le modalità previste nel comma 2. Se dal prospetto di liquidazione risultano somme a credito, il contribuente ne può chiedere il rimborso anche avvalendosi della procedura di cui all', comma 8.
4. Se le operazioni di cui all', comma 2, sono state già effettuate, il sostituto di imposta ne dà comunicazione ai soggetti indicati nel comma 3, avvertendo che gli stessi dovranno effettuare direttamente il versamento delle successive rate di acconto ovvero, in caso di somme rimaste ancora a credito dopo le predette operazioni, che il corrispondente importo potrà essere portato in diminuzione nella successiva dichiarazione.
5. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di cui all' e che sono deceduti prima dell'effettuazione delle operazioni indicate nell', comma 5, il sostituto di imposta si astiene dall'effettuazione delle suddette operazioni e comunica agli eredi che le somme dovute, risultanti dalla copia della dichiarazione di cui all', comma 3, devono essere versate dagli stessi nei termini previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Nel caso di soggetti deceduti in data posteriore all'effettuazione delle operazioni di cui all', comma 2, il sostituto ne dà comunicazione agli eredi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-09-04;395#art-17