Titolo II
Art. 12
12 / 19Poteri di vigilanza
In vigore dal 2 ott 1992
1. Il Ministro delle finanze ha facoltà di disporre ispezioni, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, presso la sede e gli uffici periferici dei Centri di assistenza, per controllare l'osservanza delle disposizioni indicate nell', comma 1. I risultati di ogni ispezione sono riportati in un processo verbale sottoscritto dai funzionari che hanno eseguito l'ispezione, dal rappresentante legale del Centro di assistenza e dal direttore tecnico, ciascuno dei quali può farvi inserire le proprie osservazioni.
2. Copia del processo verbale è inviata all'Ordine cui appartiene il direttore tecnico, nel caso in cui emergano violazioni o irregolarità, allo stesso ascrivibili, nell'esercizio dell'attività del Centro di assistenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-09-04;395#art-12