Art. 79 · Spese per i servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica
Capo IX

Art. 79

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Spese per i servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica

In vigore dal 8 nov 1992
Spese per i servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica 1. Agli appartenenti alle forze e corpi di polizia ed alle forze armate, impiegati in servizio di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, spettano le indennità e le altre competenze previste dalle vigenti disposizioni. 2. Le relative spese sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, unitamente a quelle per il trasporto di detto personale e dei materiali e mezzi occorrenti per l'espletamento dei servizi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-79