Capo IX
Art. 79
79 / 84Spese per i servizi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica
In vigore dal 8 nov 1992
Spese per i servizi di ordine pubblico
e di sicurezza pubblica
1. Agli appartenenti alle forze e corpi di polizia ed alle forze armate, impiegati in servizio di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, spettano le indennità e le altre competenze previste dalle vigenti disposizioni.
2. Le relative spese sono a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, unitamente a quelle per il trasporto di detto personale e dei materiali e mezzi occorrenti per l'espletamento dei servizi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-79