Capo IX
Art. 77
77 / 84Spese d'ufficio
In vigore dal 8 nov 1992
1. Alle spese d'ufficio per il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché per gli uffici, reparti ed istituti della Polizia di Stato, escluse quelle di competenza del Provveditorato generale dello Stato, provvede il Dipartimento medesimo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-77