Art. 69 · Modalità per gli addebiti
Capo VIII

Art. 69

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Modalità per gli addebiti

In vigore dal 8 nov 1992
1. Eseguita la prestazione, l'ufficio della Polizia di Stato, sulla base dell'effettivo impiego del personale e dei mezzi, provvede all'emissione di una nota di addebito delle somme dovute e ne richiede il versamento, con imputazione all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato. 2. Qualora, per causa di forza maggiore o per altre particolari circostanze, il servizio già iniziato non possa essere portato a compimento, la somma da addebitare è limitata all'importo delle spese sostenute dall'Amministrazione per la parte del servizio effettivamente reso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-69