Art. 51 · Alienazione
Capo VI

Art. 51

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Alienazione

In vigore dal 8 nov 1992
1. I beni mobili acquistati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza divenuti inservibili e non suscettibili di ulteriore impiego o tecnicamente superati sono alienati a cura della stessa Amministrazione oppure ceduti gratuitamente alla Croce rossa italiana, in caso di accertata impossibilità di alienazione, ovvero quando lo scarso valore dei materiali medesimi sconsigli l'espletamento di qualsiasi procedura di vendita. 2. L'accertamento che i beni medesimi sono divenuti inservibili e non suscettibili di ulteriore impiego o che gli stessi sono tecnicamente superati e la determinazione del valore di stima di detti beni sono effettuati da una commissione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con la partecipazione di un funzionario dell'ufficio tecnico erariale competente per territorio, mediante apposito verbale da redigersi a seguito di sopralluogo. 3. Quando il valore di stima non superi un milione di lire, l'alienazione può effettuarsi con il sistema della vendita in economia a privati.
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