Art. 4 · Somministrazione dei fondi
Capo II

Art. 4

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Somministrazione dei fondi

In vigore dal 8 nov 1992
1. Per i pagamenti previsti dall', i prefetti, i commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed il presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta dispongono l'emissione di appositi ordinativi in favore degli istituti e della scuola di cui al comma 5 dell', per il personale ivi in servizio, delle questure, per il personale in servizio presso le stesse questure e gli altri uffici e reparti della Polizia di Stato della provincia, del reparto autonomo del Ministero dell'interno, per il personale amministrato dal reparto medesimo, dei comandi ed uffici interessati, per gli appartenenti ad altre forze e corpi di polizia, alle forze armate ed alle Amministrazioni pubbliche, nonché in favore degli aventi diritto, per i privati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-4