Art. 3 · Stipendi ed altri oneri
Capo II

Art. 3

3 / 84

Stipendi ed altri oneri

In vigore dal 8 nov 1992
1. Il Ministero dell'interno somministra, in tempo utile, ai prefetti, ai commissari del Governo nelle provincie di Trento e Bolzano ed al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, quali funzionari delegati titolari di contabilità speciale, i fondi occorrenti per la corresponsione a tutto il personale della Polizia di Stato degli emolumenti di cui al comma 1, lettera a), dell', nonché il pagamento di ogni altra competenza accessoria concernente il personale medesimo. 2. Per il personale di cui al comma 1, si applica il disposto dell', primo comma, n. 8), della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. 3. Il Ministero dell'Interno somministra, altresì, in tempo utile, ai predetti funzionari delegati i fondi occorrenti per il pagamento di competenze accessorie ed eventuali altri emolumenti dovuti dall'Amministrazione della pubblica sicurezza ad appartenenti ad altre forze e corpi di polizia, alle forze armate, al personale dell'Amministrazione civile dell'interno e delle altre Amministrazioni pubbliche ed a privati. 4. Per le spese indicate dai commi 1 e 3, le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa sono disposte senza limiti di importo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-3