Art. 15 · Albo dei fornitori
Capo III

Art. 15

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Albo dei fornitori

In vigore dal 8 nov 1992
1. Al fine di facilitare lo scrutinio delle domande di ammissione alle gare indette dal Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituito un albo dei fornitori di beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-08-07;417#art-15