Art. 13 · Rinvio

Art. 13

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Rinvio

In vigore dal 8 set 1992
1. Per quanto non espressamente previsto dalle disposizioni del presente regolamento e dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 1991, n. 231, si applicano le norme sulla contabilità generale dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 luglio 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti, il 4 settembre 1992 Atto di Governo, registro n. 86, foglio n. 23
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;371#art-13