Capo VII
Art. 51
51 / 74RIUNIONI DEL PERSONALE - ASSEMBLEE
In vigore dal 9 ago 1992
ART. 51 - RIUNIONI DEL PERSONALE - ASSEMBLEE
1.- Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base nazionale e la loro RR.SS.AA. possono tenere, nei locali dell'Azienda disponibili, con esclusione dei locali operativi e fuori dall'orario di lavoro, riunioni di personale per problemi riguardanti attività sindacale, fatta salva la completa funzionalità dei servizi operativi. Le riunioni potranno riguardare le generalità del lavoratore o gruppi di essi.
2.- La Organizzazione Sindacale promotrice della riunione deve comunicare, di regola 48 ore prima, alla Direzione dell'unità organizzativa interessata, l'ora in cui si vorrebbe tenere la riunione, l'ordine del giorno ed i locali che si vorrebbero utilizzare se diversi da quelli indicati dall'Azienda. Nel caso che il locale messo a disposizione dall'Azienda o indicato dal Sindacato promotore non dovesse risultare temporaneamente disponibile, sarà compito dell'Azienda trovare, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori interessati, altra idonea soluzione.
3.- Le Organizzazioni Sindacali possono indire, singolarmente o congiuntamente, riunioni nei locali della unità organizzativa interessata, con esclusioni di quelli operativi, anche durante l'orario di lavoro con le seguenti modalità e tenendo conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e del servizio e la salvaguardia degli impianti:
a) le riunioni devono essere limitate per ciascun dipendente a complessive massime 12 ore per anno solare;
b) la Direzione della unità organizzativa ha l'obbligo di contabilizzare e comunicare alla Sede Centrale l'utilizzazione di dette ore. Durante dette riunioni deve essere assicurata la completa funzionalità degli impianti.
4.- Alle riunioni hanno facoltà di partecipare limitate rappresentanze sindacali di lavoratori delle altre categorie espressamente invitate, i Segretari nazionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria, Dirigenti sindacali confederali, camerali, delle unioni e delle strutture territoriali, i nominativi dei quali ultimi saranno preventivamente comunicati all'Azienda onde consentire l'accesso alle sedi interessate. I rappresentanti dell'Azienda, durante le riunioni convocate dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, non possono intervenire in veste di tutelatori o verbalizzatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-51