Art. 30 · ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AL COSTO DELLA VITA
Capo V

Art. 30

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ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AL COSTO DELLA VITA

In vigore dal 9 ago 1992
- ADEGUAMENTO DELLA RETRIBUZIONE AL COSTO DELLA VITA 1.- Dopo il 31.12.1991, data di scadenza del precedente sistema previsto dall' del D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, l'eventuale adeguamento periodico della retribuzione al costo della vita sarà effettuato con il sistema e le modalità fissate da legge generale valevole per i pubblici dipendenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-30