Capo V
Art. 29
29 / 74RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
In vigore dal 9 ago 1992
- RETRIBUZIONE ORARIA E GIORNALIERA
1.- La retribuzione oraria si determina dividendo i minimi retributivi mensili di riferimento previsti al comma 1, lettera b), dell' per il coefficiente 156 ovvero 150 (rispettivamente per orari settimanali di lavoro di 36 e 35 ore).
2.- La retribuzione giornaliera si determina dividendo la retribuzione mensile come sopra determinata (minimi retributivi mensili di riferimento) per 26.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-29