Art. 12 · FORMAZIONE PROFESSIONALE
Capo II

Art. 12

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FORMAZIONE PROFESSIONALE

In vigore dal 9 ago 1992
- FORMAZIONE PROFESSIONALE 1.- L'Azienda promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, riqualificazione, perfezionamento e specializzazione professionale del personale. Le attività formative sono diversamente articolate in relazione alla programmazione dell'impiego ed alle esigenze operative, in due fondamentali tipologie di intervento (aggiornamento/refresher/perfezionamento e corsi di specializzazione/qualificazione/riqualificazione) accanto alle quali potranno essere previsti i corsi a carattere specialistico di volta in volta ritenuti opportuni. 2.- L'attività di formazione è finalizzata: a) a garantire che ciascun lavoratore acquisisca e mantenga le capacità professionali appropriate e necessarie per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni attribuitigli, come indicate dall'Azienda; b) a fronteggiare i necessari processi di riassetto generale e di ristrutturazione organizzativa e le conseguenti esigenze di riconversione e mobilità professionale. Degli attestati di profitto acquisiti dal personale al termine dei predetti corsi l'Azienda dovrà tener conto nell'assegnazione del personale alle singole attività. 3.- Tutti gli interventi di formazione previsti dal presente testo saranno effettuati direttamente ed in caso di affidamento esterno comunque con il coordinamento e la supervisione del Centro di Formazione e Qualificazione Professionale aziendale in base ad una programmazione definita annualmente e/o su un arco pluriennale. L'Azienda assume specifico impegno per la riorganizzazione del Centro stesso, finalizzata al suo definitivo assetto, a garanzia dei compiti, funzioni e delle attività ad esso affidate. 4.- L'attività di qualificazione, riqualificazione, perfezionamento, specializzazione, aggiornamento professionale e refresher linguistico è organizzata dall'Azienda per il raggiungimento di più elevati standards e/o di specifici obiettivi di resa dei servizi o di avvio di particolari attività; essa è svolta al di fuori delle turnazioni di norma entro i limiti del normale orario settimanale di lavoro, anche in orari non coincidenti con quelli usuali purchè diurni d'intesa con le OO.SS.NN.LL. per quanto attiene al personale del Centro di Formazione. L'attività di insegnamento nei corsi di aggiornamento tecnico ed operativo organizzati dall'Azienda sarà, salvo casi particolari, affidata al personale dipendente; in tal caso sarà prestata di norma nell'ambito dell'orario di servizio delle sedi per la fascia oraria diurna e del normale orario di lavoro settimanale. 5.- Nei casi eccezionali in cui sussista uno specifico interesse della Azienda, per obiettivi di norma previsti nei programmi annuali di attività, alla partecipazione dei dipendenti a programmi di stu- dio o alla frequenza di istituti scientifici o di ricerca, università italiane o straniere, Azienda pubbliche o private, ecc., per studi speciali o per l'acquisizione di tecniche particolari, potrà farsi ricorso all'Istituto del permesso speciale, disposto con provvedimento del Direttore del Personale, su richiesta dei servizi o delle Direzioni interessate. Il permesso speciale per perfezionamento professionale deve di regola riferirsi ad obiettivi individuati nel programma formulato all'inizio di ogni anno; esso deve corrispondere a prevalenti motivate esigenze di miglioramento e di qualificazione dei servizi istituzionali ovvero a necessità di elevata preparazione del personale per l'entrata in funzione di nuovi servizi e per l'acquisizione di nuove tecniche, tecnologie, metodologie e proce- dure. Il dipendente in tal caso è considerato in servizio a tutti gli effetti ed è tenuto a svolgere l'attività richiesta anche al di fuori ed oltre i limiti dell'orario settimanale di lavoro, con l'impegno a conseguire il perfezionamento ed a far successivamente partecipi, nei modi più opportuni, delle conoscenze acquisite gli altri operatori interessati. Al dipendente stesso spetta, oltre alla normale retribuzione, con esclusione dei compensi connessi alla prestazione di lavoro, il trattamento di missione ove previsto, oltre al rimborso, delle eventuali quote di iscrizione e/o di partecipazione se anticipate per conto dell'Azienda. Le somme spettanti al dipendente in favore del quale è disposto il permesso speciale saranno depurate degli eventuali rimborsi percepiti, nonché di quote corrispondenti al vitto o all'alloggio di cui abbia goduto gratuitamente in casi particolari. Al termine del periodo di permesso il dipendente è tenuto a fornire un'adeguata documentazione a riprova della sua partecipazione al programma di studio o di aggiornamento, nonché una dettagliata relazione sull'attività svolta nel periodo di permesso. Permessi speciali per perfezionamenti professionali non previsti nel programma potranno essere concessi nel corso dell'anno, solo se conseguenti ad esigenze emergenti e non prevedibili e sempre che risulti evidente il primario interesse dell'Azienda alla attribuzione del permesso stesso. 6.- Per la partecipazione a congressi, convegni, seminari di aggiornamento e di specializzazione, potranno inoltre essere concessi permessi retribuiti straordinari non superiori a cinque giorni nell'anno, previa stretta verifica di compatibilità con le esigenze di servizio, nei seguenti casi: a) quando il programma dei convegni, dei congressi, dei seminari di aggiornamento e di specializzazione, debitamente documentato, risulti trattare temi strettamente attinenti alle competenze professionali proprie del settore professionale e area di attività del dipendente nel quadro delle attività istituzionali dell'Azienda; b) quando il dipendente risulti dall'Azienda stessa abilitato a partecipare a convegni o congressi attinenti a tematiche di carattere tecnico-operativo. 7.- I permessi sono concessi dal Direttore del Servizio Personale - ove non ostino esigenze di servizio - su istanza motivata del dipendente da presentarsi di regola almeno 30 giorni prima della data per la quale il permesso è richiesto, attraverso la direzione della sede di appartenenza, che la correderà del suo motivato parere. Al termine del permesso straordinario il dipendente è tenuto ad esibire idonea documentazione a riprova della partecipazione; in carenza di tale documentazione i giorni usufruiti verranno considerati come congedo ordinario. Al dipendente al quale sia stato concesso permesso per i fini di cui sopra non viene corrisposta trasferta nè alcun rimborso spese. 8.- Il programma annuale delle attività di formazione professionale del personale dovrà prevedere criteri di priorità in funzione della necessità oggettiva di resa dei servizi. Tale programma, dovrà prevedere anche la ripartizione di massima degli stanziamenti necessari, destinando parte degli stessi per le attività non prevedibili o programmabili ma delle quali dovesse evidenziarsi nel corso dell'anno la necessità o l'opportunità. 9.- Le attività di refresher di lingua inglese per il personale CTA saranno organizzate su moduli variabili di 60/90 ore in sede nazionale, somministrati periodicamente con cadenza pluriennale a partire dal 1992 e su un ulteriore modulo di 30 ore in Inghilterra per una selezionata aliquota del personale, prescelto sulla base dei risultati di un apposito check di valutazione del livello di conoscenza. Per il personale EAV saranno organizzati analoghi corsi di perfezionamento volti, attraverso appropriati criteri e con le stesse modalità, a far raggiungere un livello di comprensione ed espressione adeguato alle caratteristiche delle attività. 10.- L'attività di addestramento (on the job training) non costituisce intervento di formazione ai fini del presente articolo; essa è svolta, di norma, in turno e negli orari previsti dai relativi schemi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-12