Art. 11 · MOBILITÀ GEOGRAFICA DEL PERSONALE
Capo II

Art. 11

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MOBILITÀ GEOGRAFICA DEL PERSONALE

In vigore dal 9 ago 1992
- MOBILITÀ GEOGRAFICA DEL PERSONALE 1.- La attivazione di processi di mobilità del personale sotto l'aspetto geografico deve essere strettamente collegata alla disponibilità di posti delle singole sedi di servizio, alle necessità funzionali e comunque correlata alle qualificazioni professionali. 2.- I trasferimenti possono avvenire per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (motivi di servizio), o su richiesta del lavoratore accolta dall'Azienda. La mobilità geografica tra sedi di- verse su tutto il territorio nazionale è consentita a compensazione nei casi di domanda incrociata tra dipendenti appartenenti al medesimo settore della stessa area funzionale, di figura professionale, profilo e posizione professionale corrispondente, previo assenso delle direzioni delle sedi interessate e nel rispetto delle graduatorie; i relativi provvedimenti sono disposti dal Direttore del Servizio Personale. I criteri per la individuazione del personale da trasferire per ambedue le ipotesi, ad eccezione dei trasferimenti previsti per ipotesi di ristrutturazione organizzativa, sono stabiliti come già definiti tra le parti stipulanti. 3.- Il trasferimento e le ragioni di servizio che lo determinano debbono essere comunicati per iscritto all'interessato da parte del Direttore del Servizio Personale con preavviso di norma non inferiore a trenta giorni di calendario. Il lavoratore - assistito, ove lo ritenga, dalla Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa su base nazionale e firmataria del presente regolamento cui è iscritto o abbia conferito mandato - ha facoltà di opposizione al provvedimento ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge che tali ipotesi prevedono. 4.- Nelle ipotesi di ristrutturazione organizzativa che comportino mobilità geografica di gruppi di lavoratori, le parti stipulanti convengono che ne venga data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente regolamento con preavviso non inferiore a dieci giorni, per effettuare una verifica congiunta, da esaurirsi entro venti giorni dalla data di invio della comunicazione stessa. 5.- In casi eccezionali, adeguatamente individuati in relazione ad indifferibili esigenze di resa dei servizi di istituto e come tali motivati, saranno previste forme di garanzia ed incentivi alla mobilità geografica, oltre che processi di riconversione e riqualificazione professionale del personale trasferito; per le esigenze di resa dei servizi potranno essere disposti altresì trasferimenti a carattere temporaneo per periodi di norma non inferiori a quattro mesi continuativi e non superiori a 16 complessivi nell'arco di un triennio; tale mobilità di urgenza presuppone nella sede di invio l'utilizzo completo del personale dello stesso settore in rapporto alle qualificazioni ed abilitazioni possedute e, in via prioritaria, il mantenimento della funzionalità dell'unità operativa di provenienza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-07-31;357#art-11