Capo V
Art. 22
22 / 25Disposizioni transitorie per la copertura dei posti del personale dirigente
In vigore dal 15 lug 1992
1. Ai fini di assicurare l'immediata funzionalità della nuova struttura organizzativa della Scuola, la titolarità delle divisioni di cui all' viene affidata con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del rettore e sentito il consiglio di amministrazione, in reggenza a quei dipendenti appartenenti al ruolo ad esaurimento o alla nona qualifica funzionale che svolgano presso la Scuola stessa, da almeno un biennio, compiti e servizi corrispondenti alle competenze delle previste divisioni. La reggenza viene affidata secondo le procedure previste dall', ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
2. I posti nella qualifica di primo dirigente sono assegnati secondo le modalità previste nel regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336#art-22