Art. 14 · Commissioni esaminatrici
Capo II

Art. 14

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Commissioni esaminatrici

In vigore dal 15 lug 1992
1. Le commissioni esaminatrici delle prove per l'ammissione al corso sono nominate dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore. Esse comprendono almeno due docenti della Scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336#art-14