Capo II
Art. 14
14 / 25Commissioni esaminatrici
In vigore dal 15 lug 1992
1. Le commissioni esaminatrici delle prove per l'ammissione al corso sono nominate dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore. Esse comprendono almeno due docenti della Scuola.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-06-09;336#art-14