Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 5 ott 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250; Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; Visti gli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile per adeguare le strutture periferiche dell'Amministrazione marittima alle nuove esigenze locali, istituendo nuove delegazioni di spiaggia; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 6 febbraio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1992; Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro; E M A N A il seguente regolamento: . 1. È istituita la delegazione di spiaggia di Porto Rosa che assume la corrispondente denominazione.
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