Art. 1
1 / 2In vigore dal 5 ott 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250;
Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile per adeguare le strutture periferiche dell'Amministrazione marittima alle nuove esigenze locali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 6 febbraio 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1992;
Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;
E M A N A
il seguente regolamento:
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1. Gli uffici locali marittimi di Ponte Fornaci e di Fiumicino sono soppressi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-05-08;331#art-1