Art. 13 · Variazione del rapporto di utenza

Art. 13

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Variazione del rapporto di utenza

In vigore dal 1 lug 1992
1. L'abbonato al servizio telex, fatta salva la durata minima dell'abbonamento prevista dall', comma 1, può chiedere la variazione del proprio rapporto di utenza, esercitando la facoltà di scelta in ordine all'acquisizione dell'apparecchio terminale prevista dall', comma 1. La richiesta scritta di variazione del rapporto di utenza deve essere inoltrata al circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente con preavviso di almeno novanta giorni. 2. L'evasione delle richieste di cui al comma 1 è effettuata secondo l'ordine di presentazione delle richieste stesse, compatibilmente con le esigenze tecniche. 3. La procedura prevista dai commi 1 e 2 vale anche quando la variazione del rapporto di utenza riguarda la manutenzione dell'apparecchio terminale ai sensi dell', comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;313#art-13