Titolo II
Art. 39
39 / 40Modalità di trasmissione dei programmi in contemporanea
In vigore dal 6 mag 2004
1. Fermo restando il limite di sei ore di durata giornaliera per le emittenti radiofoniche e di dodici ore di durata giornaliera per le emittenti televisive, previsto dall', comma 2, della legge, la trasmissione in contemporanea da parte di emittenti televisive può essere effettuata per non più di tre volte nella stessa giornata.
2. È fatto divieto di trasmettere programmi in contemporanea da parte di concessionari che operano nello stesso bacino di utenza.
3. La trasmissione di programmi in contemporanea può essere effettuata soltanto negli orari e per la tipologia di programmi indicati nell'atto di autorizzazione.
4. I concessionari che hanno ottenuto l'autorizzazione per la trasmissione di programmi in contemporanea, anche tramite consorzi, sono comunque tenuti all'osservanza degli obblighi connessi alla posizione di concessionario previsti dalla legge e, in particolare dall', commi 7, 8 e 9; dall', comma 18, e dall', nonché dall', comma 2, del decreto ministeriale 22 novembre 1990, n. 382.
5. Per le trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili, di cui all', comma 2, della legge, valgono le disposizioni dettate dall' comma 3.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-39