Art. 31 · Possesso dei requisiti
Titolo II

Art. 31

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Possesso dei requisiti

In vigore dal 16 apr 1992
1. Le condizioni ed i requisiti prescritti per il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata o dell'autorizzazione di cui all' della legge 14 aprile 1975, n. 103 devono sussistere sia alla data della domanda sia al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione e permanere per tutta la durata delle stesse. Allo scopo di accertare la sussistenza di tali elementi l'Amministrazione può richiedere all'interessato ogni ulteriore idonea documentazione ed al Garante le informazioni ritenute necessarie. All'interessato possono essere richieste precisazioni in merito al bacino o bacini di utenza o alle parti degli stessi per i quali si è presentata domanda di concessione, nonché ai requisiti soggettivi ed agli altri elementi di valutazione. 2. Agli esercenti impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri, autorizzati ai sensi dell' e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, non si applicano le disposizioni dettate dall', comma 1, della legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-31