Titolo II
Art. 28
28 / 40Cauzione
In vigore dal 16 apr 1992
1. Ai fini di cui all'articolo 16, comma 8, della legge il richiedente deve prestare reale e valida cauzione, ai sensi dell'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. La predetta cauzione può altresì essere costituita mediante:
a) fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e suc- cessive modifiche ed integrazioni;
b) polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.
2. La domanda di concessione deve essere corredata dalla documentazione attestante l'avvenuta prestazione della cauzione. Ove il deposito sia stato costituito in danaro o titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, deve essere effettuato presso la Tesoreria centrale o la Sezione di tesoreria provinciale indicata nel bando di concorso.
3. Agli aspiranti non utilmente collocati nella graduatoria la cauzione deve essere restituita entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria stessa. Il deposito effettuato dal concorrente cui viene assentita la concessione deve intendersi convertito in cauzione definitiva.
Allo svincolo della stessa l'Amministrazione procede nel termine di tre mesi dall'estinzione della concessione ove non siano ravvisabili posizioni debitorie dell'interessato.
Entro il medesimo termine si provvede all'incameramento della cauzione nel limite dell'ammontare dei crediti liquidi ed esigibili vantati dall'Amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-28