Art. 26 · Concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario
Titolo II

Art. 26

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Concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario

In vigore dal 16 apr 1992
Concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario 1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in ambito locale o nazionale deve essere presentata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni secondo le forme e le modalità prescritte dall'. L'istanza di concessione in ambito locale deve indicare gli elementi di cui all', comma 3, lettere c), d), e), f), g), h), i), m), n) ed o). La domanda di concessione in ambito nazionale deve precisare gli elementi di cui all', comma 3, lettere c), d), e), f), g), h), l), n) ed o) nonché quelli previsti dall', lettere a) e c). In ogni caso la domanda deve contenere l'impegno a trasmettere programmi originali autoprodotti nelle percentuali e con le caratteristiche di cui all', comma 5, della legge. 2. Ai fini del rilascio della concessione si segue il procedimento previsto dagli .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-26