Art. 21 · Omologazione e collaudo degli impianti
Titolo II

Art. 21

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Omologazione e collaudo degli impianti

In vigore dal 16 apr 1992
1. Gli impianti oggetto della concessione di cui al presente regolamento devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature di tipo omologato ai sensi dell'articolo 319 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. 2. Per gli impianti già in esercizio di cui all', comma 3, della legge, è sufficiente una dichiarazione con firma autenticata dell'esercente dell'impianto da cui risulti: a) la rispondenza alle prescrizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni; b) l'idoneità all'impiego; c) l'assenza di disturbi ai servizi di radiocomunicazioni. 3. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può procedere, a spese del concessionario, al collaudo o alla verifica degli impianti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255#art-21