Art. 5 · Massimale orario - Limitazioni
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali

Art. 5

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Massimale orario - Limitazioni

In vigore dal 1 mag 1992
1. L'incarico ambulatoriale può essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno dal contratto ex articolo 47 della legge n. 833/78, ed è espletabile presso più Unità sanitarie locali. 2. I professionisti, che svolgono contemporaneamente altre attività non incompatibili ai sensi dell', possono svolgere attività ambulatoriali per un numero di ore settimanali che, sommate agli impegni orari derivanti dalle altre diverse attività, non superino il limite dell'orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno dipendente dal Servizio sanitario nazionale: 3. Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale, l'assessorato regionale alla sanità tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi di tutti i professionisti incaricati ai sensi del presente accordo, l'orario di attività, le modalità di svolgimento presso ciascuna Unità sanitaria locale e l'anzianità dell'incarico ambulatoriale. 4. Di ogni mutamento del presidio sanitario cui il professionista sia stato assegnato, del numero delle ore di attività, delle modalità di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, le Unità sanitarie locali danno comunicazione all'assessore regionale alla sanità, indicandone la decorrenza. 5. In relazione a particolari esigenze dei biologi, specie nel periodo estivo, può essere concordata con l'Unità sanitaria locale la concentrazione in un solo mese dell'orario di attività che i singoli professionisti dovrebbero svolgere nel corso di due mesi consecutivi: per i biologi che svolgono più di 24 ore di attività settimanale può consentirsi la concentrazione nell'arco di due mesi dell'orario che essi dovrebbero svolgere nel corso di 3 mesi consecutivi. Tale accorpamento, che non comporta variazioni nei pagamenti mensili, può essere consentito peraltro solo se vengono garantite le ordinarie esigenze di sevizio attraverso reciproche volontarie sostituzioni tra i biologi titolari di incarico interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;262#art-acn-5