Art. 23 · Rapporti tra il biologo convenzionato e la dirigenza sanitaria dell'Unità sanitaria locale
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali

Art. 23

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Rapporti tra il biologo convenzionato e la dirigenza sanitaria dell'Unità sanitaria locale

In vigore dal 1 mag 1992
1. Il dirigente sanitario preposto, secondo la legislazione regionale im materia di organizzazione della Unità sanitaria locale, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'attività di laboratorio di analisi procede al controllo della corretta applicazione della convenzione, per quel che riguarda gli aspetti sanitari. 2. I biologi convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;262#art-acn-23