Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali
Art. 23
23 / 24Rapporti tra il biologo convenzionato e la dirigenza sanitaria dell'Unità sanitaria locale
In vigore dal 1 mag 1992
1. Il dirigente sanitario preposto, secondo la legislazione regionale im materia di organizzazione della Unità sanitaria locale, al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'attività di laboratorio di analisi procede al controllo della corretta applicazione della convenzione, per quel che riguarda gli aspetti sanitari.
2. I biologi convenzionati sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;262#art-acn-23