Art. 18 · Indennità di rischio
Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali

Art. 18

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Indennità di rischio

In vigore dal 1 mag 1992
1. Al professionista convenzionato è corrisposta un'indennità di rischio con le modalità e nella misura eventualmente previste per il corrispondente profilo professionale presso gli ospedali pubblici. 2. Non spetta l'indennità di rischio al professionista che comunque la percepisca in base ad altro rapporto lavorativo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;262#art-acn-18