Accordo Collettivo Nazionale dei rapporti con i biologi ambulatoriali
Art. 16
16 / 24Prolungamento dell'orario di servizio
In vigore dal 1 mag 1992
1. Qualora, per lo svolgimento delle attività di cui all', il professionista si trovi nella necessità di superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnatogli, dovrà richiedere specifica autorizzazione alla Unità sanitaria locale, la quale provvederà altresì ad indicare le modalità organizzative dell'espletamento del servizio.
2. Al professionista interessato è corrisposto il compenso orario di cui all' commi 1 e 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-13;262#art-acn-16